Arci Pesca Fisa è molto impegnata nel promuovere iniziative per avvicinare i giovani e i giovanissimi al mondo della pesca ricreativa e sportiva. Oltre ad avere una forma di tesseramento specifico per i minori di 15 anni, in molte province svolge attività in collaborazione con le scuole offrendo ai ragazzi e alle ragazze la possibilità di cimentarsi in prove pratiche di pesca sul fiume o in laghetto.
LA CARTA DEI VANTAGGI PER IL SOCIO ARCI PESCA FISA
Accesso a tutti i servizi forniti dall’Associazione
Partecipazione alle attività agonistiche,di volontariato e di solidarietà
Accesso ai circoli, società sportive, laghetti aderenti all’Associazione su tutto il territorio nazionale
Abilitazione all’attività subacquea con il rilascio del brevetto internazionale CMAS e del libretto di immersione
Abilitazione alle attività nautiche e veliche
Accesso ai corsi di formazione e aggiornamento per lo svolgimento dell’attività di vigilanza ittico ambientale volontaria
Accesso alle polizze assicurative infortuni e RCT (responsabilità civile terzi) per le attività espletate
LA CARTA DEI VANTAGGI PER IL CIRCOLO/SOCIETA’ SPORTIVA ARCI PESCA FISA
Accesso a tutti i servizi forniti ed alle attività organizzate dall’Associazione
Applicazione del regime fiscale ed amministrativo delle ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Utilizzo della convenzione SIAE per i diritti e le esecuzioni musicali
Accesso alla speciale cedola per l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e superalcoliche
Assicurazione automatica RCT (responsabilità civile terzi) per le manifestazioni sportive ricreative e culturali
VIGILANZA ITTICA - AMBIENTALE; RIFERIMENTI DI LEGGE
Il Testo Unico delle leggi sulla pesca sia in acque interne che marittime (R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604 – G.U. 23/01/1932) prevede all’art. 31 - Capo IV – Della Vigilanza – che, tra gli altri, anche le Associazioni …(omissis) possono nominare e mantenere a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche che in quelle private.L’art. 138 R.D. 18 giugno 1931, n° 773 – Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza – elenca i requisiti di cui devono essere in possesso le guardie particolari.
L’art. 254 del R.D. 6 maggio 1940, n° 635 “Regolamento di esecuzione del TULPS” dispone che” Le guardie particolari giurate vestono l’uniforme o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi l’una e l’altro, dal Prefetto su domanda del concessionario” …(omissis)Si applicano alla divisa o al distintivo le disposizioni dell’art. 230 dello stesso regolamento.Art. 230 – Nessuna divisa o uniforme può essere adottata…(omissis) se non sia stata approvata dal prefetto, al quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice esemplare.…(omissis)
Ogni successiva variante alla uniforme approvata deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del prefetto.
Il D.L. 31/03/1998, n° 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali …(omissis) stabilisce all’art 163 punto 3) …(omissis),sono trasferite alle Provincie le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) …(omissis)
b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca in acque interne e marittime, di cui all’articolo 31 del regio decreto 8/10/1931, n° 1164 e all’art. 22 della legge 14/07/1965 n° 963.
La Guardia Ittica Volontaria, inoltre, può intervenire con sanzioni amministrative anche in altri contesti che non siano quelli della pesca nelle acque interne quali, ad esempio, la circolazione dei veicoli fuoristrada o sulla flora protetta o, ancora, sulla fauna protetta o sulla raccolta funghi e altri prodotti del sottobosco ecc.
Considerato che “ la prevenzione e l’informazione “ devono essere una costante nell’attività quotidiana delle GG.GG.VV. di seguito si elencano compiti e funzioni che le stesse debbono assolvere:
- Promuovere l’informazione sulla legislazione vigente in materia di pesca e, possibilmente, su ciò che concerne le problematiche ambientali;
- Collaborare con gli Enti istituzionalmente competenti in materia di inquinamento “segnalando” tempestivamente i fatti di cui si è venuti a conoscenza e, se possibile, l’origine;
- Segnalare alle Province stati di difficoltà della fauna ittica e collaborare al fine del suo recupero per il trasferimento in ambienti che ne possano garantirne lo sviluppo;
- Accertare e contestare le violazioni riscontrare a carico dei praticanti l’esercizio dell’attività di pesca;- Provvedere, nelle acque in proprietà od in concessione, oltre all’attività di vigilanza, alle attività di ripopolamento ittico, sia d’obbligo che di iniziativa, e al mantenimento in stato di efficienza delle tabelle segnaletiche;
- Partecipare alle iniziative di tutela degli ambienti acquatici, sia a carattere informativo che operativo, promosse direttamente dalla federazione o in compartecipazione con Enti o altre Associazioni;
- Collaborare con le Autorità competenti, mettendosi a disposizione, in caso di pubbliche calamità previo inserimento negli Elenchi della Protezione Civile.